Deserto

Gara #1

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA DURATA DI 18 MESI 
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Informazioni appalto

04/10/2017
Aperta
Servizi
€ 323.367,62
INNOCENTE RENATO
Comune di Castri di Lecce

Categorie merceologiche

905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

Lotti

Deserto
1
720401908C
F86G17001120004
Qualità prezzo
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA DURATA DI 18 MESI 
L’intervento prevede l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio di Castri di Lecce comprensivo di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e conferimento agli impianti autorizzati per il trattamento, il riciclaggio recupero o smaltimento e servizi complementari, raccolta sul territorio del materiale differenziabile ed ingombrante da avviare a recupero nelle filiere autorizzate, il servizio di pulizia mediante spazzamento, con sistema manuale e meccanico dei rifiuti (esterni) provenienti da  vie e piazze marciapiedi, la pulizia di tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico anche se temporaneo o regolamentato, compreso le aiuole e i giardini pubblici, l’estirpazione di erbacce da muri adiacenti alle vie pubbliche nelle aree individuate in progetto, la gestione del Centro di Raccolta Comunale e dell’impianto di Autocompostaggio di Comunità. Si precisa che il progetto posto a base di gara rappresenta le caratteristiche e le indicazioni minime per lo svolgimento del servizio da espletare ed essi dovranno essere dettagliati dal concorrente unitamente alle proposte migliorative con specifico riferimento ai criteri di aggiudicazione in sede di presentazione dell’offerta secondo la propria organizzazione aziendale. L’affidamento ha durata di 18 mesi dalla data di avvio del servizio ed è sottoposto alla risoluzione espressa ai sensi dell’art . 24 della legge regionale n. 24 del 2012 in caso di avvio del servizio unitario da parte dell’ARO LE2.
€ 320.091,70
€ 0,00
€ 3.275,92

Scadenze

04/11/2017 12:00
10/11/2017 12:00
13/11/2017 16:00

Allegati

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30/10/2023 09:19
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Chiarimenti

27/10/2017 18:40
Quesito #1
QUESITO A 
L’art. 24 della L.R. 24/2012, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 14 della L.R. 20/2016, al comma 2, nel consentire ai comuni la facoltà di procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei R.S.U., nelle more di avvio del servizio unitario, dispone che gli affidamenti abbiano una durata biennale.
L’appalto in oggetto è previsto per una durata di 18 mesi e, pertanto, risulta in contrasto con la normativa regionale.
Al riguardo si evidenzia che una durata maggiore consente all’operatore economico di ottimizzare gli investimenti le cui economie concorrono a formulare una offerta maggiormente vantaggiosa per la stazione appaltante e la collettività fruitrice dei servizi.
QUESITO 1
Nei paragrafi 4. e 8.1. del disciplinare di gara è previsto che tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale. Il paragrafo 8.1. precisa, altresì, che la sottoscrizione è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia.
Rammentando che il D.Lgs. 50/2016 prevede, all’art. 85, la possibilità per l’operatore economico di produrre il DGUE quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati atti a dimostrare l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 80 – D.Lgs. 50/2016 ed il possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. e che per partecipare alla gara è richiesta la produzione del citato DGUE, si ritiene che la prescrizione, riguardante la sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti interessati sia eccessivamente onerosa e frutto di refuso.
A titolo di esempio, la dichiarazione da redigere secondo il modello allegato 2, richiesta al paragafo 8.1.1. – lettera c) del disciplinare (modello, che tra l’altro prevede, a pena di esclusione, la produzione a corredo della dichiarazione di copia fotostatica della carta d’identità in contrasto con l’orientamento espresso dal consiglio di stato nella sentenza 4676/2013) deve essere prodotta, per quanto attiene la scrivente, da un rilevante numero di soggetti (n. 02 amministratori, n. 03 direttori/responsabili tecnici, n. 05 componenti del collegio sindacale e n. 01 organo di vigilanza e, cautelativamente dai componenti del C.d.A. e tutti gli interessati di società controllate), non obbligati peraltro, a munirsi di firma digitale. 
Pertanto, si chiede di precisare se, effettivamente, la prescrizione citata al punto 1 per i soggetti diversi dal legale rappresentante, tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’allegato 2, sia frutto di un refuso ed in caso contrario di consentire, per tali soggetti, la dichiarazione a cura del legale rappresentante ex art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Inoltre, si chiede di precisare se l’obbligo di apposizione della firma digitale debba essere applicato anche alle referenze bancarie ed alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 ed in caso positivo di precisare delle modalità alternative di dimostrazione.
QUESITO 2
Corrispettivo dell’appalto.  
L’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto precisa che il canone annuo posto a base di gara è composto da una quota fissa, due quote variabili e da una quota non soggetta a ribasso relativa agli oneri di sicurezza.
In particolare sono determinate:
  • La quota fissa, in € 212.601,47;
    Le due quote variabili, relative al trasporto della frazione umida da cucine e mense e da sfalci e ramaglie, in € 5.793,00;
    La quota non soggetta a ribasso, attinente gli oneri di sicurezza e riveniente dal D.U.V.R.I., in € 3.275,92. 
Sempre l’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto precisa poi, tenendo conto di una detrazione di € 7.500,00 legata ad una fornitura di sacchetti già in possesso dell’Amministrazione Comunale, l’importo complessivo a base di gara (mesi diciotto) in € 323.367,62.
La somma delle quote annuali indicate all’art.15 del Capitolato è pari a € 221.670,39 e l’importo complessivo (mesi diciotto), sulla base delle quote annuali, è pari a € 332.505,58. Detraendo da tale importo complessivo la somma di € 7.500,00 si ottiene un importo di € 325.005,58, discordante da quello espressamente indicato nel Capitolato.
Pertanto, si richiede di effettuare le dovute verifiche e di rettificare gli elaborati posti a base di gara (Capitolato, Relazione Tecnico – Economica e D.U.V.R.I.) riportando dati coerenti tra gli stessi.
QUESITO 3
Nella relazione tecnico economica viene effettuata la previsione di poter intercettare 275,51 tonn./anno di frazione organica e 33,02 tonn./anno di potature giardini per un totale complessivo di 308,53 tonn./anno di frazione umida riveniente da n. 1.271 punti di raccolta previsti su base annua (Ud+Und).  
Dai suddetti quantitativi derivano, per ogni turno di raccolta, una media pari a circa 2,95 tonnellate sul totale complessivo annuo ed una media pari a circa kg. 2,32 per punto di raccolta.
Per alimentare a regime il centro di compostaggio collettivo, sulla base della quantità indicata nella relazione tecnico economica, pari a 110 tonn./anno occorre un quantitativo di frazione umida pari a circa 1 tonnellata per giro di raccolta, corrispondente a n. 431 punti di prelievo.
Il veicolo individuato per effettuare la raccolta del fabbisogno necessario ad alimentare il centro di compostaggio collettivo è un Porter con vasca da 2,5 mc. tramite una squadra operativa composta da un autista/raccoglitore, in un tempo stimato di n. 2 hhlav/int..
Il restante quantitativo per turno di raccolta, pari a 1,95 tonnellate, corrispondenti a n. 840 punti di prelievo, viene intercettato da un autocompattatore a caricamento posteriore tramite una squadra operativa composta da n. 1 autista e n. 2 operatori, in un tempo stimato pari a 2,5 hhlav/int..
Sorvolando sul tempo di raccolta stimato per il veicolo Porter, che appare non congruo rispetto a quello previsto per l’autocompattatore, è necessario evidenziare quanto segue.
Il veicolo a vasca, per le proprie caratteristiche costruttive, non è idoneo a consentire dopo la raccolta, sia per il rispetto della normativa sulla sicurezza e sia per motivi di carattere igienico sanitario, il trasferimento dei rifiuti nella macchina compostatrice.
Difatti, lo scarico di tale tipologia di veicolo può avvenire esclusivamente tramite ribaltamento della vasca.
La macchina compostatrice non possiede una tramoggia di dimensioni adeguate a consentire il ribaltamento della vasca del veicolo direttamente nella stessa ed il centro non è munito di una apposita area di scarico.
Pertanto, si richiede la variazione del veicolo previsto nel progetto a base di gara per effettuare la raccolta della frazione umida da destinare al Centro di Compostaggio Collettivo e la revisione dei tempi previsti per completare il ciclo di raccolta, compresi quelli legati al conferimento dei rifiuti presso il centro.
QUESITO 4a
Gestione del CCR e del Centro di compostaggio collettivo  
Nella Relazione Tecnica Generale è prevista l’apertura delle due strutture per un monte ore settimanale complessivo pari a 18 ore/settimana ed il presidio delle stesse da parte di un operatore di III livello.  
Al riguardo si chiede di chiarire se, nelle intenzioni progettuali, l’orario di lavoro previsto debba essere ripartito tra le due strutture ovvero se ne sia stata prevista la gestione contemporanea. 
Inoltre, si rappresenta che, nello schema di Carta dei Servizi adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 11 febbraio 2013, per i centri di raccolta, al punto 1.1.4, è disposto che:
“Durante il periodo di apertura della struttura dovrà essere sempre presidiata almeno un operatore di IV livello che, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative che, poiché in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo in attuazione di istruzioni prestabilite inerenti la conduzione dell'impianto.
E' auspicabile che, data la qualifica, per contenere i costi di gestione, l'operatore possa effettuare i necessari trasporti agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti accumulati nei container presenti all'interno del centro comunale di raccolta negli orari di chiusura al pubblico del centro comunale di raccolta nei quali egli risulterà comunque in servizio.”

Pertanto, si richiede la modifica della Relazione Tecnica Generale nella parte in cui prevede il presidio da parte di un operatore di III livello ed il conseguente adeguamento dei costi del personale, anche con riferimento alle fasi di trasporto – logistica.
QUESITO 4b
Nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Provincia di Lecce sono contenute alcune prescrizioni riguardanti la gestione del Centro di Compostaggio Collettivo.  
In particolare,
1- è vietato lo stoccaggio alla rinfusa dei rifiuti in ingresso;
2- è previsto che la movimentazione dei rifiuti avvenga con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e/o fuoriuscite;
3- è previsto che nella fase di carico della frazione organica in tramoggia dovrà essere attivo il sistema di depressione, subito dopo la tramoggia dovrà essere chiusa ermeticamente per evitare la diffusione di odori molesti.
Con riguardo a dette prescrizioni si evidenzia quanto segue.
Circa le prime due prescrizioni, oltre a quanto già precedentemente esposto relativamente all’utilizzo di un veicolo Porter a vasca per la raccolta, non essendo consentito lo stoccaggio dei rifiuti, anche per l’assenza di un’area dedicata allo scopo, non è possibile trasferire agevolmente gli stessi dal veicolo di raccolta alla macchina compostatrice.
Difatti, nella documentazione di gara, non risultano previsti mezzi e sistemi atti ad impedire la dispersione, caduta e/o fuoriuscita dei rifiuti durante la movimentazione, compresa la fase di immissione degli stessi nella macchina compostatrice.
Conseguentemente, l’unico sistema per poter effettuare il trasferimento dei rifiuti dal mezzo di raccolta alla macchina compostatrice è quello di utilizzare un veicolo munito di pianale sul quale collocare una serie di contenitori di modesta capienza, equivalente al peso di massimo 16 kg./contenitore, nei quali, in fase di raccolta, debbono essere distribuiti i rifiuti.
Completato il carico del veicolo, presso il centro di compostaggio e dopo l’operazione di pesatura, l’operatore addetto alla raccolta dovrà procedere manualmente allo scarico di ogni singolo contenitore.
Dato il sistema di raccolta da effettuare risulta evidente che saranno necessari, nella stessa giornata, più scarichi presso l’impianto per completare il giro di raccolta previsto con conseguente allungamento dei tempi di servizio nei quali dovranno essere ricompresi anche quelli legati al trasferimento manuale dei rifiuti raccolti dal veicolo all’impianto, quelli di miscelazione del rifiuto al materiale strutturante ed i tempi tecnici della macchina compostatrice per la triturazione del materiale inserito nella tramoggia, quelli del passaggio nella camera in cui si avvia il compostaggio e quelli di uscita del compost maturo dalla macchina al termine del processo.
Pertanto, si richiede di adeguare il progetto esecutivo dell’impianto di compostaggio per garantire il rispetto delle condizioni imposte dalla Provincia per l’esercizio dello stesso.
Relativamente alla terza prescrizione si chiede di precisare se la macchina compostatrice sia munita di chiusura ermetica e di sistema di depressione.
QUESITO 4c
Nella Relazione Tecnica Generale, per il centro di compostaggio collettivo, è previsto lo smaltimento degli scarti di processo solidi e liquidi.  
Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Provincia di Lecce prescrive che il caso di malfunzionamento dell’impianto (ad es. in caso di insufflazione) la macchina compostatrice venga completamente svuotata con avvio a smaltimento presso altro impianto del contenuto.
Al riguardo si chiede di confermare che gli eventuali oneri connessi allo smaltimento di tali rifiuti, diversi dagli scarti di processo, sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
QUESITO 4d
Nella Relazione Tecnica Generale è previsto il recupero/distribuzione/commercializzazione del compost prodotto.  
Nonostante i controlli dei rifiuti in ingresso è possibile che, a causa della qualità del materiale conferito, il compost ottenuto non sia conforme alle specifiche di legge e mantenga la qualifica di rifiuto.
Al riguardo si chiede di confermare che gli eventuali oneri connessi allo smaltimento di tale rifiuto, sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
QUESITO 5
Costo di gestione sede aziendale, CCR e Centro di Compostaggio Collettivo.  
Nella Relazione Tecnico – Economica e precisamente nella tabella di determinazione del canone annuo, è previsto un costo di gestione pari a € 15.000,00/anno.
La cifra destinata alla gestione delle tre sedi appare insufficiente a coprire gli effettivi costi.
Solo per l’acquisto del materiale strutturante, necessario alla corretta conduzione dell’impianto di compostaggio, è possibile stimare un costo di circa € 10.000,00 al quale vanno ad aggiungersi i costi per l’attuazione del programma di monitoraggio ambientale, certificati di analisi, esecuzione di interventi di disinfestazione, smaltimenti reflui, consumi, ecc..
Pertanto, si prega di fornire il dettaglio dei singoli costi che concorrono a determinare la cifra preventivata.
QUESITO 6
All’art. 21 del capitolato speciale di appalto viene espresso, per il vetro, il divieto di utilizzo di mezzi compattanti onde evitare la frantumazione del materiale raccolto.  
Negli elaborati Relazione Tecnica Generale e Relazione Tecnico – Economica è prevista la raccolta del vetro tramite l’utilizzo di un veicolo compattatore.
L’utilizzo di tale tipologia di veicolo, che contrasta nettamente con il divieto di cui all’art. 21 del Capitolato, incide negativamente sul raggiungimento degli obiettivi economici fissati all’art. 20 del medesimo Capitolato, sulla base delle previsioni di raccolta e di valorizzazione del materiale della Relazione Tecnico – Economica, rendendo irrealizzabile il ricavo annuo stimato in detta Relazione ed esponendo l’I.A. all’applicazione delle sanzioni previste nel citato art. 20 del Capitolato.
Difatti, l’utilizzo di mezzi compattanti, sconsigliati anche dal CO.RE.VE., causa una maggiore presenza di frazione fine portando all’annullamento il contributo e, nel peggiore dei casi, causando l’addebito dei costi di trasporto e smaltimento del vetro non conforme alle specifiche tecniche, con presenza di frazione fine > al 20%, dal CO.RE.VE. al Comune. 
Pertanto, si richiede di rettificare la previsione dei ricavi e/o del veicolo di raccolta.
QUESITO 7a
Nella relazione Tecnico – Economica viene riportata la composizione percentuale dei rifiuti e la relativa percentuale d’intercettazione sulla base dei dati del Piano Regionale Gestione dei rifiuti urbani della Regione Puglia.  
La stima del quantitativo di RUP intercettato, riportato su pag. 18 della relazione tecnico – economica, è pari a 7,62 tonn./anno.  
Su pag. 20 della stessa relazione viene quantificato il costo di smaltimento/trattamento dei RUP su di un quantitativo complessivo pari a 1,4 tonn./anno. 
Al riguardo, nella determinazione del prezzo a base di gara, la sottostima del quantitativo di RUP nel determinare il costo di smaltimento/trattamento appare come un vantaggio per il Comune a danno dell’I.A..
Pertanto, si richiede la rettifica del quantitativo previsionale di raccolta e/o del costo di smaltimento/trattamento.
QUESITO 7b
La stima del quantitativo di Ingombranti e RAEE intercettato, riportato su pag. 18 della relazione tecnico – economica, è pari a 35,33 tonn./anno.  
Su pag. 20 della stessa relazione viene quantificato il costo di smaltimento/trattamento di beni durevoli, ingombranti e RAEE su di un quantitativo complessivo pari a 318,6 pz./anno. 
Dai suddetti dati deriva una media di 110,89 kg./pz..
Il dato medio ricavato non appare reale e, in ogni caso, non sarebbe compatibile con l’attività di raccolta descritta al paragrafo 6.13 della Relazione Tecnica Generale che prevede una squadra operativa costituita da n. 1 autista e n. 1 Operatore ecologico
Il quantitativo massimo di rifiuti movimentabile manualmente dalla squadra operativa così composta, secondo le disposizione del CCNL igiene Urbana, non può superare complessivamente 32 kg..
Pertanto si richiede la rettifica del quantitativo previsionale di raccolta e/o del veicolo e squadra operativa da impiegare nel servizio.
QUESITO 8
Nella relazione Tecnico – Economica viene calcolata l’incidenza €/tonn. per il trasporto della frazione organica presso il centro di destinazione finale.  
Il costo medio è stato stimato in € 35/tonn., prevedendo la possibilità di utilizzare il Centro Comunale di Raccolta nell’ambito della logistica quale centro di trasbordo/trasferenza dei rifiuti, sulla base di un peso medio trasportato di 25 tonn.. 
Tale previsione è certamente frutto di un refuso derivante da una impostazione progettuale destinata ad un bacino di utenza più esteso.
Il quantitativo di frazione organica intercettabile previsto nella relazione Tecnico – Economica, con n. 104,26 interventi di raccolta/anno, è pari a 275,51 tonn./anno, di cui 110 tonn. da destinare al centro di compostaggio collettivo e 165,10 tonn. da inviare al trattamento presso impianto di compostaggio sito in ambito regionale.
La media di rifiuto da intercettare, in ogni intervento di raccolta, per la frazione da destinare al trattamento presso impianto di compostaggio sito in ambito regionale, è pari a 1,59 tonnellate.
Nonostante la possibilità di utilizzare il Centro Comunale di Raccolta nell’ambito della logistica quale centro di trasbordo/trasferenza dei rifiuti, il D.M. 08/04/2008, nel disciplinare i tempi massimi di deposito dei rifiuti, dispone che “La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene”.
Ne consegue che:
  • qualora l’intervallo tra gli interventi di raccolta programmati nel progetto posto a base di gara sia inferiore alle 72 ore previste dalla normativa sarà possibile trasportare mediamente un quantitativo massimo di circa 3,18 tonnellate (pari al quantitativo intercettabile in due giri di raccolta) con un veicolo differente dall’autocompattatore;
  • nel caso invece che l’intervallo tra gli interventi di raccolta programmati sia superiore alle 72 ore si dovrà effettuare il conferimento al termine di ogni giro di raccolta.
Pertanto, si richiede la rettifica della stima dei costi di trasporto della frazione organica tenendo in considerazione la produzione di rifiuto del Comune ed i fattori sopra evidenziati.
QUESITO 9
Trasporto cassoni – logistica.  
Nell’elenco dei servizi previsti, contenuto nel paragrafo 5 della Relazione Tecnica Generale, è ricompreso quello di trasporto cassoni – logistica, con frequenza pari a n. 1 intervento/settimana. 
Tale servizio, dedicato allo svuotamento dei cassoni del CCR, secondo le previsioni progettuali, richiede un impegno temporale di n. 2 ore lavorative/intervento, così come indicato nell’organizzazione dei servizi su pag. 6 della Relazione Tecnico – Economica.
Consultando gli elaborati posti a base di gara, ed in particolare l’All. 01 Relazione Tecnica Generale della Progettazione esecutiva del centro di Raccolta Comunale, sono previsti n. 4-6 viaggi settimanali per il trasporto dei cassoni.
Pertanto, si richiede la rettifica della frequenza di intervento prevista per il trasporto cassoni – logistica.
 
06/11/2017 12:54
Risposta
RISPOSTA QUESITO A
Il comma 2 dell’art 24 della L.R. n. 24/2012 e s.m.i. deve essere letto unitamente al comma 1 dello stesso articolo che vieta ai Comuni di affidare singolarmente i servizi in appalto. Il termine temporale “biennale” contenuto nel comma 2 deve quindi intendersi quale termine di durata massimo per gli affidamenti disposti singolarmente dai Comuni tanto che questi ultimi devono contenere clausola risolutiva espressa dell’affidamento nel caso di avvio del servizio unitario
RISPOSTA A QUESITO 1
Si conferma la possibilità che le dichiarazioni dell’allegato 2 da rendere da parte di tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo possano essere rese dal legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, conformemente all’art 47 comma 2 del DPR 445/2000.
Si conferma l’obbligo di apposizione delle firme digitali alle referenze bancarie come previsto obbligatoriamente al punto 8.1 del disciplinare di gara che testualmente qui si riporta: “(la sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia).”  mentre, conformemente alla normativa vigente, è ammessa copia delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14000 rese conformi all’originale da dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
RISPOSTA A QUESITO 2
Nell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto è stato erroneamente indicato come “annuo” il valore della quota non soggetto a ribasso, attinente gli oneri della sicurezza, pari a € 3.275,92, che invece si riferisce alla durata complessiva dell’appalto (18 mesi).
Il valore annuo corretto è invece pari a €  2.183,94. Tale svista tuttavia non inficia il valore dell’importo complessivo a base d’asta. Infatti, annualmente:
Quota fissa: € 212.601,47;
Quote variabili: € 5.793,00
Quota non soggetto a ribasso (oneri della sicurezza): € 2.183,94
Importo annuo complessivo: € 220.578,42
Importo totale dell’appalto, per 18 mesi: € 330.867,62
Detraendo il costo dei sacchetti già in possesso dell’Amministrazione Comunale, pari a € 7.500: € 323.367,62, come correttamente indicato in tutti i documenti progettuali.
L’importo posto a base di gara pari a 323.367,62 coincide perfettamente con quanto riportato nel capitolato speciale di appalto se si tiene conto che gli oneri della sicurezza ivi indicati sono relativi alla durata complessiva di appalto (18 mesi) come si evince anche dal quadro economico indicato nella relazione tecnica – finanziaria facente parte del progetto del servizio in appalto. Si sottolinea inoltre che quanto indicato nel disciplinare di gara prevale su quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto per espressa disposizione contenuta al punto 3 del paragrafo 11 dello stesso disciplinare di gara. Non si ritiene pertanto di dover rettificare alcun elaborato di gara.
RISPOSTA A QUESITO N. 3
Si conferma che la macchina compostatrice è dotata di vasca di a caricamento automatico per cui risulta adatto l’automezzo ed i relativi tempi previsto in progetto.
In secondo luogo, si evidenzia che gli automezzi indicati negli elaborati progettuali sono indicativi: il concorrente ha facoltà di variare gli stessi, in ragione di proprie valutazioni di natura logistica ed operativa, purché di volumetria idonea a garantire la raccolta delle varie frazioni di rifiuto/materiale riciclabile, così come previsto dall’art.32 del CSA.
Infine, come più volte indicato negli elaborati progettuali, viene messo a disposizione dell’appaltatore il Centro Comunale di Raccolta quale centro di trasbordo/trasferenza dei rifiuti; ciò potrebbe consentirgli di organizzare in maniera ottimale la logistica del servizio di raccolta, a maggior ragione nel caso della raccolta della frazione organica
RISPOSTA A QUESITO N. 4a
Si chiarisce che le 18 ore di apertura del CCR e del Centro di compostaggio collettivo si riferiscono a entrambi gli impianti con la differenza che per il secondo non è ammesso il conferimento da parte del singolo utente. Sarà cura del concorrente proporre soluzioni diverse se ritenuto opportuno dallo stesso in relazione ai criteri di aggiudicazione previsti nel bando di gara
La carta dei servizi della Regione Puglia è stata redatta nel 2013 in vigenza del contratto FISE 2012 che prevedeva per l’operatore di IV livello il seguente profilo esemplificativo: “operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore” Il nuovo contratto FISE 2016 prevede per l’operatore di II livello il seguente profilo esemplificativo: “addetto nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;“ e quindi a maggior ragione quello di III livello previsto in progetto. Non si ritiene pertanto di dover rettificare alcun elaborato di gara
RISPOSTA A QUESITO N. 4b
Il progetto del centro di compostaggio collettivo è già adeguato al provvedimento rilasciato dalla Provincia di Lecce essendo stati acquisito precedentemente alla realizzazione dello stesso. Come già indicato al precedente punto 3 la macchina compostatrice è dotata di vasca a caricamento automatico ed essa è provvista di sistema di lavorazione in depressione con chiusura ermetica
RISPOSTA A QUESITO N. 4c
Si conferma che, nel caso di mal funzionamento dell’impianto di compostaggio (ad esempio insufflazione) gli oneri connessi allo smaltimento di tali rifiuti restano a carico della Commmittenza sempre che tale mal funzionamento non derivi da imperizia nella gestione dell’impianto affidato all’aggiudicatario del servizio
RISPOSTA A QUESITO N. 4d
Si conferma che nel caso in cui il compost prodotto mantenga la qualità di “rifiuto”, gli oneri connessi allo smaltimento dello stesso sono a carico della Committenza sempre che tale mal funzionamento non derivi da imperizia nella gestione dell’impianto affidato all’aggiudicatario del servizio. Sarà cura del concorrente proporre soluzioni migliorative della raccolta se ritenuto opportuno dallo stesso in relazione ai criteri di aggiudicazione previsti nel bando di gara
RISPOSTA A QUESITO 5
L’utilizzo del materiale strutturante dipende dalla qualità di rifiuto in ingresso, e in ogni caso non è mai superiore al 10-15% della potenzialità della macchina. Molto di questo strutturante potrà essere derivante anche dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico, e quindi a costo zero. In ogni caso, anche dovendolo comprare, si stima un costo annuo non superiore alle 400 €, che unito ai costi di monitoraggio ambientale e certificati di analisi, non dovrebbe superare le 2.000 € annue. Come si noterà, la previsione di €15.000 all’anno, è ampiamente congrua
RISPOSTA A QUESITO 6
Il progetto prevede che i ricavi della raccolta del vetro siano di competenza della Committente. L’utilizzo del compattatore per la raccolta del vetro quindi causerebbe un danno per la Committente e non per l’aggiudicatario del servizio.
Per analogia con le altre tipologie di raccolta, negli elaborati progettuali è stato contemplato, anche per la raccolta del vetro, un automezzo tipo autocompattatore, prevedendo implicitamente la non attivazione del sistema di compattazione.
Sarà comunque cura del concorrente proporre soluzioni diverse se ritenuto opportuno dallo stesso in relazione ai criteri di aggiudicazione previsti nel bando di gara
RISPOSTA A QUESITO 7a
Considerato che nell’anno 2015, 2016 tale tipologia di rifiuti non sono stati intercettati dal gestore del servizio, la probabilità di intercettare le quantità di raccolta di RUP prevista in progetto appare verosimile tenuto conto del breve periodo di durata dell’affidamento. Non si ritiene pertanto di dover rettificare alcun elaborato di gara ed anzi, al contrario, così operando si determinerebbe un ingiusto arricchimento dell’aggiudicatario del servizio.
In ogni caso, l’art.20 del CSA, così recita:
Gli obiettivi quantitativi (tonn/anno) ed economici di Contributi CONAI  riportati nel presente Capitolato o nella relazione Tecnico-Economica del presente progetto possono essere soggetti a revisione/adeguamento a seguito anche di solo una delle seguenti condizioni, fermi restando gli OBIETTIVI PERCENTUALI COMPLESSIVI MINIMI di raccolta differenziata che il presente progetto si prefigge di raggiungere e che l’appaltatore dovrà comunque garantire anche al ricorrere delle condizioni di cui alle seguenti lettere a) e/o b):
a) Riduzione della produzione dei rifiuti;
b) Analisi merceologica specifica, redatta da ente terzo, nei comuni dell’ARO di riferimento, dalla quale risulti una composizione del rifiuto diversa da quella presente nel progetto;
c) Modifica delle condizioni tecnico-economiche riportate negli allegati degli accordi dei consorzi di filiera CONAI (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Ricrea, Rilegno, etc.);
La revisione/adeguamento verrà effettuata a seguito di richiesta di una delle parti, non necessariamente con cadenza annuale, ed eventuali spese saranno poste a carico della parte richiedente.
In caso di indisponibilità di impianti di recupero, le penalità di cui sopra saranno applicate rispetto agli obiettivi di recupero perseguibili con gli impianti disponibili.”
Anche nel caso dei RUP, sarà cura delle parti verificare ed eventualmente adeguare i costi di smaltimento dei RUP a seguito di una variazione dei quantitativi previsti in progetto
RISPOSTA A QUESITO 7b
Considerato che nell’anno 2015, 2016 sono stati intercettati rispettivamente 9950 kg e 3507 kg dal gestore del servizio, se consideriamo il peso medio di movimentazione manuale di 32 kg, ad essi corrispondono rispettivamente 310,94 pezzi/anno e 109,59 pezzi/anno. Le previsioni contenute nel progetto sono attuali per cui non si ritiene di dover rettificare alcun elaborato di gara.
In ogni caso, è bene ricordare che il costo di trattamento e smaltimento dei RAEE è completamente gratuito per l’appaltatore, rimanendo quindi a carico dello stesso solo il costo di smaltimento degli ingombranti, ampiamente al di sotto delle previsioni di cui al Piano Regionale
RISPOSTA A QUESITO 8
La previsione del trasporto della frazione umida ad impianto posto oltre i 100 km (si consulti l’art. 2 del CSA) è, date le quantità in gioco, ipotesi remota. Infatti, entro tale raggio sono presenti impianti che consentono di conferire tali quantitativi e quindi addirittura di abbattere tale costo.
RISPOSTA A QUESITO 9
Negli elaborati progettuali, è stato stimato un monte ore annuo dedicato alle attività di logistica,  che l’appaltatore potrà gestire a seconda della propria organizzazione.
Il progetto relativo al servizio in appalto è quello a firma dell’Ing. Riccardo Bandello mentre il progetto esecutivo inerente la realizzazione del CCR e del Centro di Compostaggio sono stati messi a disposizione dei concorrenti al fine di renderli edotti degli impianti che dovranno gestire nel caso di aggiudicazione del servizio. Le previsioni progettuali di svuotamento dei cassoni sono quindi quelli contenute nel progetto di servizi a firma dell’Ing. Bandello.   Non si ritiene pertanto di dover rettificare alcun elaborato di gara. Sarà cura del concorrente proporre soluzioni diverse se ritenuto opportuno dallo stesso in relazione ai criteri di aggiudicazione previsti nel bando di gara.

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